Art. 185 — Inquadramento del personale addetto ai servizi di autista alle dipendenze degli uffici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I dipendenti rivestiti di qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio che, alla data di entrata in vigore della, presente legge, risultano utilizzati in via continuativa, da almeno un anno, nelle mansioni di autista alle dipendenze degli uffici, vengono inquadrati nelle qualifiche corrispondenti del personale ausiliario degli uffici. Le mansioni di motociclista sono equiparate, ai predetti effetti, a quelle di autista.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
