Art. 196 — Situazioni particolari di personale
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Ai dipendenti delle carriere del personale di macchina che conseguirono la qualifica di macchinista nei concorsi espletati nelle sessioni di esame del 1925, 1934 e 1938, viene conferita una maggiore anzianita' di due anni nella qualifica come sopra acquisita, ai soli fini della rideterminazione dello stipendio in godimento nella qualifica in atto rivestita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme di cui al precedente comma vengono estese ai dipendenti ivi indicati gia' cessati dal servizio, nei cui confronti sara' riliquidata la pensione con la medesima decorrenza. In ogni caso, i benefici non possono essere inferiori ad uno scatto di stipendio. Ai dipendenti in servizio, che, provenienti dai sottufficiali di carriera del reggimento genio ferrovieri, l'8 settembre 1943 passarono alle dipendenze, di fatto, della Azienda ferroviaria e, successivamente, furono immessi nei suoi ruoli, viene conferita a tutti gli effetti una maggiore anzianita' di due anni nella posizione rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge. In favore dei dipendenti assunti in impiego ferroviario perche' risultati vincitori del concorso a 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni, indetto con decreto del Ministro per i trasporti 9 dicembre 1942, n. 1928, e' riconosciuto, ai soli fini del computo del servizio utile a pensione, il periodo di due anni immediatamente precedente la data della loro assunzione in impiego. Al personale gia' sussidiario inquadrato nei ruoli organici dell'azienda con decorrenza dal 1 dicembre 1938 viene conferita, nella qualifica di inquadramento e ai soli fini della determinazione dello stipendio in godimento nella qualifica in atto rivestita, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, una maggiore anzianita' pari al periodo di servizio non di ruolo prestato anteriormente alla predetta data del 1 dicembre 1938 ridotto a due terzi dopo averne dedotti tre anni. Le norme di cui al precedente comma si applicano anche ai dipendenti ivi indicati gia' cessati dal servizio, per i quali verra' riliquidata la pensione con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti due comma comporta l'assorbimento dell'eventuale assegno personale in godimento.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 1 ottobre 1961
