Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 196 — Situazioni particolari di personale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai dipendenti delle carriere del personale di macchina che conseguirono la qualifica di macchinista nei concorsi espletati nelle sessioni di esame del 1925, 1934 e 1938, viene conferita una maggiore anzianita' di due anni nella qualifica come sopra acquisita, ai soli fini della rideterminazione dello stipendio in godimento nella qualifica in atto rivestita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme di cui al precedente comma vengono estese ai dipendenti ivi indicati gia' cessati dal servizio, nei cui confronti sara' riliquidata la pensione con la medesima decorrenza. In ogni caso, i benefici non possono essere inferiori ad uno scatto di stipendio. Ai dipendenti in servizio, che, provenienti dai sottufficiali di carriera del reggimento genio ferrovieri, l'8 settembre 1943 passarono alle dipendenze, di fatto, della Azienda ferroviaria e, successivamente, furono immessi nei suoi ruoli, viene conferita a tutti gli effetti una maggiore anzianita' di due anni nella posizione rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge. In favore dei dipendenti assunti in impiego ferroviario perche' risultati vincitori del concorso a 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni, indetto con decreto del Ministro per i trasporti 9 dicembre 1942, n. 1928, e' riconosciuto, ai soli fini del computo del servizio utile a pensione, il periodo di due anni immediatamente precedente la data della loro assunzione in impiego. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 304 COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 304 COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 304))

Testo in vigore dal 1 ottobre 1961 al 16 dicembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 1 ottobre 1961. 128 parole tolte, 27 parole aggiunte.

… il periodo di due anni immediatamente precedente la data della loro assunzione in impiego. tolto: Al personale gia' sussidiario inquadrato nei ruoli organici dell'azienda con decorrenza dal 1 dicembre 1938 viene conferita, nella qualifica di inquadramento e ai soli fini della determinazione dello stipendio in godimento nella qualifica in atto rivestita, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, una maggiore anzianita' pari al periodo di servizio non di ruolo prestato anteriormente alla predetta data del 1 dicembre 1938 ridotto a due terzi dopo averne dedotti tre anni. Le norme di cui al precedente comma si applicano anche ai dipendenti ivi indicati gia' cessati dal servizio, per i quali verra' riliquidata la pensione con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti due comma comporta l'assorbimento dell'eventuale assegno personale in godimento. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 304 COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 304 COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 304

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art196 · fonte del testo