Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 23 — Esonero del personale in prova
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Il personale in prova viene esonerato dal servizio:
- a)qualora la prova abbia dato esito negativo;
- b)qualora, entro i termini stabiliti, non abbia conseguito l'idoneita' o le abilitazioni prescritte o prestato i giorni di effettivo servizio ai sensi dell'art. 17 o, per gli aiuto macchinisti, non abbia superato gli esami al compimento dell'apposito corso professionale per l'abilitazione all'esercizio delle specifiche mansioni della qualifica;
- c)per inabilita' fisica constatata dai sanitari dell'Azienda, salva l'applicazione del precedente art. 9 e del successivo art. 49, limitata, pero', ai casi di inabilita' fisica derivante da causa di servizio;
- d)per mancata osservanza della promessa solenne. L'esonero e' deliberato, con provvedimento motivato, dall'autorita' che ha disposto la nomina in prova. La stessa autorita' ha, peraltro, la facolta' di revocare l'esonero disposto in base alla norma prevista alla lettera e), quando entro due anni dall'esonero stesso i sanitari dell'Azienda constatino che piu' non sussistono i motivi che avevano determinato il provvedimento. Al personale in prova esonerato per le cause indicate nelle lettere a) b) e c) e' concessa una indennita' pari a una mensilita' dell'ultimo stipendio percepito per ogni semestre di servizio di prova prestato, compreso l'ultimo in corso.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
