Art. 30 — Attribuzioni del personale ausiliario degli uffici
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Il personale ausiliario degli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e' addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto, la distribuzione, la tiratura di copie e perforazione di schede, la manipolazione e il collocamento delle carte, dei fascicoli e degli altri oggetti dell'ufficio e adempie a tutti gli altri incarichi di carattere materiale, anche con impiego di macchine. Il personale stesso, qualora sia in possesso di regolare patente di guida, e' altresi' addetto alla conduzione di automezzi e ne cura la pulizia e la piccola manutenzione. Il personale infermiere, nell'Ambito della competenza professionale, e' addetto al servizio di ambulatorio e di pronto soccorso presso la sede centrale del servizio sanitario, presso gli ispettorati da questo dipendenti e presso gli impianti e i luoghi determinati dalla Azienda.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 1 luglio 1970
