Art. 30 — Attribuzioni del personale ausiliario degli uffici
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Il personale ausiliario degli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e' addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto, la distribuzione, la tiratura di copie e perforazione di schede, la manipolazione e il collocamento delle carte, dei fascicoli e degli altri oggetti dell'ufficio e adempie a tutti gli altri incarichi di carattere materiale, anche con impiego di macchine. Il personale stesso, qualora sia in possesso di regolare patente di guida, e' altresi' addetto alla conduzione di automezzi e ne cura la pulizia e la piccola manutenzione. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1970 al 16 dicembre 2010
