Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 34 — Doveri inerenti all'adempimento delle proprie mansioni

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Il personale ha l'obbligo di adempiere con diligenza e con zelo al proprio servizio, secondo le attribuzioni stabilite dalla presente legge e dai regolamenti interni. Nei rapporti con i superiori e con i colleghi deve ispirarsi ad una assidua e solerte collaborazione ed essere di guida e di esempio ai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni in modo da assicurare il piu' efficace rendimento nel servizio. Nei rapporti col pubblico il suo comportamento deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Azienda. Deve, inoltre, avere la massima cura di quanto appartiene all'Azienda e tenere in servizio e nella vita privata una condotta, notoriamente non censurabile. Ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro regolato dalle norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro. Le prestazioni ordinarie di lavoro effettivo non possono, comunque, essere di durata superiore alle 48 ore settimanali. Quando le esigenze dell'Azienda lo richiedano e' tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, con diritto a retribuzione per le relative prestazioni secondo le apposite disposizioni in vigore. Deve mantenere il segreto d'ufficio e, anche quando non si tratti di atti segreti, non puo' dare, a chi non ne abbia diritto, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura. Deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici; se l'ordine e' palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza ai superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e' rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art34 · fonte del testo