Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 37 — Responsabilità degli organi collegiali

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Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto o alla operazione. La responsabilita' e' esclusa per coloro che abbiano fatto constatare, nel verbale, il proprio dissenso.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art37 · fonte del testo