Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 37 — Responsabilità degli organi collegiali
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Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto o alla operazione. La responsabilita' e' esclusa per coloro che abbiano fatto constatare, nel verbale, il proprio dissenso.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
