Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 40 — Comunicazione della diffida

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Il dipendente convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 36 e quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli articoli 38 e 39, ha il dovere di informare senza indugio, per via gerarchica, il capo del servizio dal quale dipende. La difesa del dipendente convenuto in giudizio puo' essere assunta dall'Avvocatura dello Stato nei casi e con le norme previsti dall'art. 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art40 · fonte del testo