Art. 40 — Comunicazione della diffida
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Il dipendente convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 36 e quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli articoli 38 e 39, ha il dovere di informare senza indugio, per via gerarchica, il capo del servizio dal quale dipende. La difesa del dipendente convenuto in giudizio puo' essere assunta dall'Avvocatura dello Stato nei casi e con le norme previsti dall'art. 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
