Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 42 — Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi

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La responsabilita' personale verso i terzi e' esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalle leggi, quando il dipendente sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona, ovvero da minaccia di danno grave alla persona e agli averi, propri o dei familiari, sempre che il dipendente abbia riferito ai superiori circa la violenza o la minaccia, subita, prima di essere convenuto in giudizio, per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 38 e 39. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'Azienda puo' sempre valutare se sussista la responsabilita' disciplinare, civile o contabile del dipendente verso l'Azienda stessa.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art42 · fonte del testo