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Contro i provvedimenti delle autorita' ferroviarie e' ammesso ricorso gerarchico fino ai direttori centrali e ai direttori compartimentali, i quali provvedono definitivamente ove non sia diversamente disposto. Contro i provvedimenti di tali autorita' e' ammessa, invece, ricorso al direttore generale il quale decide in via definitiva; contro i provvedimenti del direttore generale e' ammesso ricorso al Ministro. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui il provvedimento soggetto ad impugnativa viene comunicato all'interessato, oppure dalla data in cui l'interessato medesimo ne ha avuta, altrimenti, adeguata conoscenza. La comunicazione e' fatta mediante consegna di copia conforme dell'atto, ad opera del superiore gerarchico, ai personale interessato, che ne rilascia ricevuta sull'originale. Non sono applicabili ai ricorsi gerarchici le norme previste nell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art54 · fonte del testo