Art. 151 — Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Contro i provvedimenti adottati dal Ministro previo parere del Consiglio di disciplina, per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca e la destituzione, e' ammesso il ricorso al Ministro stesso che decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Contro i provvedimenti adottati dal direttore generale per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio commesse dal personale direttivo e' ammesso ricorso al Ministro, il quale decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Contro i provvedimenti adottati per le altre mancanze e' ammesso il ricorso gerarchico alle autorita' indicate nella annessa tabella (allegato n. 14), le quali decidono definitivamente. Il termine per la presentazione dei ricorsi e' di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sanzioneaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art151 · fonte del testo