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Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nonche' ad eventuali altre competenze previste da norme di carattere generale o particolare. Ad esso sono attribuiti gli stipendi stabiliti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e riportati nell'annessa tabella (allegato n. 5); tali stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche corrispondenti. Per ogni biennio di anzianita' nella qualifica e' attribuito un aumento periodico pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica stessa. Tale aumento si conferisce, di regola, con decorrenza dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno. Quando l'aumento medesimo venga a cadere in data intermedia, esso si intende riportato alle decorrenze suindicate agli effetti dei successivi aumenti, a seconda che venga ad oltrepassare o meno la meta' di ciascun intervallo semestrale. Gli aumenti periodici sono in numero illimitato e si conferiscono sempre quando gli interessati non ne siano demeritevoli.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art58 · fonte del testo