Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 61 — Sospensione dell'assegnazione degli aumenti periodici di stipendio

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In pendenza di formale procedimento penale o di procedimento disciplinare per una mancanza per la quale e' prevista una sanzione piu' grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio e' sospesa e viene ripresa al termine dei procedimenti suddetti con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente art. 60, nei casi in cui l'esito dei procedimenti medesimi abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di "mediocre" o di "insufficiente".

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art61 · fonte del testo