Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 79 — Precedenza nelle promozioni per concorso e per merito comparativo
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Nelle promozioni da conferirsi in base al risultato di esame di concorso e a scrutinio per merito comparativo, a parita' di merito, hanno la precedenza gli ex combattenti ai termini dell'art. 1 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
