Art. 81 — (Esclusione dagli scrutini per merito assoluto o comparativo e sospensione del giudizio di avanzamento) Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito assoluto o comparativo i dipendenti giudicati mediocre nell'ultima qualificazione o insufficiente in una delle ultime tre. Non sono, altresì, ammessi o sono esclusi dagli scrutini medesimi i dipendenti che nel periodo intercorrente tra la data dell'ultima qualificazione e quella della deliberazione della promozione, siano stati sottoposti a procedimento disciplinare per una delle mancanze punibili con le sanzioni previste dagli articoli 105 e seguenti. La non ammissione o l'esclusione dagli scrutini ha luogo anche a seguito di sottoposizione al procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, i dipendenti stessi sono sottoposti a scrutinio "ora per allora" e, ove conseguano una valutazione non inferiore a quella dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario o con uno di quelli successivi, sono promossi in sovrannumero, salvo riassorbimento, con la stessa decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero loro spettate se fossero stati promossi con lo scrutinio che ha determinato il confronto utile. Se la promozione avviene a ruolo aperto, essa si conferisce senz'altro. La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale
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Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito comparativo o agli esami di concorso, i dipendenti che siano stati giudicati "mediocre" nell'ultima qualificazione o "insufficiente" in una delle ultime tre. Sono, altresi', esclusi i dipendenti che, dopo la comunicazione dell'ultima, qualificazione, siano stati sottoposti a procedimento penale o a procedimento disciplinare per una delle mancanze punibili con le sanzioni previste dagli articoli 105 e seguenti.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967
