((All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 1° classe sono ammessi i marescialli di 2ª classe con almeno quattro anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel triennio che precede la data a dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112)).

Testo vigente dal 8 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art100bis · fonte del testo