((Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classe con almeno tre ranni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica interiore a quella di "superiore alla media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave)). Per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'art. 92, commi secondo e terzo.

Testo vigente dal 8 agosto 1965

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. 34 parole tolte, 37 parole aggiunte.

Al concorso per esame di merito per l'avanzamento tolto: al grado di aggiunto: a maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classetolto: , aggiunto: con almeno tre ranni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti tolto: dall'art. 75 e con almeno due anni di anzianita' di grado aggiunto: dall'articolo 75, i quali tolto: nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti la data del bando che indice il concorso aggiunto: nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica interiore a quella di "superiore alla media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'art. 92, commi secondo e terzo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art98 · fonte del testo