Art. 101
((Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100° e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ed anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 109 bis. Le promozioni sono, conferite nell'ordine di graduatoria. I vincitori del concorso per esame, di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianita')).
Testo vigente dal 8 agosto 1965
