Ai sottufficiali di grado superiore a vicebrigadiere che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio in rafferma con diritto a pensione per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita' dipendente di causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958, l'indennita' speciale prevista dall'art. 31.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art118 · fonte del testo