Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 2
Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito. Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
