Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni curando, in conformita' alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art3 · fonte del testo