Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 1
Lo stato di sottufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
