Il sottufficiale in ferma volontaria o rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e della rafferma e' stabilita dalle vigenti disposizioni. Non puo', in ogni caso, essere concessa rafferma per in periodo di tempo che comporti la permanenza in servizio del sottufficiale oltre il limite di eta' indicato nella tabella annessa alla presente legge.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art37 · fonte del testo