Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 39
Il sottufficiale cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
- a)infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma e' disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
- b)inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
- c)motivi disciplinari;
- d)condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
- e)domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
- f)inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;
- g)applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
- h)nomina all'impiego civile;
- i)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma e', in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione di avanzamento ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione provinciale di disciplina ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera c).
Testo vigente dal 8 maggio 1958
