Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'art. 39, eccettuata la perdita del grado, e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art40 · fonte del testo