Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 51
La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'art. 52.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
