Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio lino all'eta' di anni 55. Tali obblighi sono: rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze o per istruzione; rispondere alle chiamate di controllo. In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta', prevista nel primo comma, e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art52 · fonte del testo