Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 74
In tempo di guerra nel caso di sottufficiale inquadrato in unita' di altra Forza armata, il comandante di tale unita' dispone l'inchiesta formale, adotta le decisioni conseguenti alla inchiesta stessa e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
