Art. 79
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Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacita' professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, classifica non inferiore a buono con tre e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma. Sono esclusi dall'ammissione:
- a)coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneita';
- b)coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965
