All'esame di idoneita' per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno cinque anni di anzianita' di grado, i quali abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, la qualifica di ottimo e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma. Sono esclusi dall'ammissione:

  • a)coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneita' non siano risultati idonei;
  • b)coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art87 · fonte del testo