Art. 87
All'esame di idoneita' per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno cinque anni di anzianita' di grado, i quali abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, la qualifica di ottimo e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma. Sono esclusi dall'ammissione:
- a)coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneita' non siano risultati idonei;
- b)coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
