Art. 90
L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita', seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno tre anni di anzianita' di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, ((qualifica non inferiore a "nella media")), non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre piu' gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento. La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Testo vigente dal 8 agosto 1965
