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L'esame di idoneita' consiste in una prova orale su materie attinenti ai servizi di istituto. Per lo svolgimento dell'esame si osserva la disposizione di cui all'art. 80, comma sesto. Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a 30/50. A parita' di voti ha la precedenza il piu' anziano in ruolo. Il giudizio sull'idoneita' e la formazione della graduatoria sono demandati ad una Commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 113.

Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art88 · fonte del testo