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Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno due anni di anzianita' di grado; i quali nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti alla data del bando che indice il concorso, non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Non possono partecipare al concorso coloro i quali per due volte in precedenti concorsi per esame di merito non abbiano conseguito l'idoneita'. Sono esclusi dalla ammissione coloro i quali, successivamente alla data del bando, riportino punizione di rigore o altra piu' grave. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965

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