Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTIVITA' SINDACALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSEMBLEA - INDIZIONE SU TEMI DI INTERESSE SINDACALE, PRESSO I LOCALI DELL'AZIENDA, IN ORARIO DI LAVORO, CON NORMALE RETRIBUZIONE E NEL LIMITE DI DIECI ORE ANNUE - DIRITTO RISERVATO ALLE SOLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 19, STATUTO LAVORATORI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA LIBERTA' SINDACALE, DELLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il principio della liberta' sindacale, sancito dall'art. 39, Cost., di cui e' una specificazione l'art. 14, l. n. 300 del 1970, impone agli imprenditori un mero obbligo negativo di astenersi da ogni comportamento diretto a impedire o a limitare l'attivita' sindacale dei lavoratori - la quale, tuttavia, e' soggetta, nei luoghi di lavoro, alla condizione di non recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attivita' aziendale - e quindi garantisce ai lavoratori stessi e alle loro rappresentanze soltanto il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro per trattare materie attinenti ai loro interessi professionali o sindacali e, in genere, per manifestare il proprio pensiero. Conseguentemente, non risulta lesivo di tale principio ne' dei principi di liberta' di associazione e di manifestazione del pensiero, ulteriormente invocati dal giudice rimettente, l'art. 20, l. n. 300 del 1970, nella parte in cui consente alle sole rappresentanze sindacali aziendali aventi gli indici di rappresentativita' prescritti dall'art. 19, stessa legge, e non anche ai singoli lavoratori, congiuntamente o disgiuntamente, di indire riunioni dei lavoratori dipendenti nell'unita' produttiva in cui essi prestano la loro opera, su temi di interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nel limite di dieci ore annue. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 39, 18 e 21 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: A. M. Marini
LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTIVITA' SINDACALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSEMBLEA - INDIZIONE SU TEMI DI INTERESSE SINDACALE, PRESSO I LOCALI DELL'AZIENDA, IN ORARIO DI LAVORO, CON NORMALE RETRIBUZIONE E NEL LIMITE DI DIECI ORE ANNUE - DIRITTO RISERVATO ALLE SOLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 19 STATUTO LAVORATORI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Al concetto di iniziativa economica, che determina l'ambito di applicazione dell'art. 41, Cost., e' certamente estranea l'iniziativa sindacale. E' percio' del tutto fuor di luogo far richiamo a tale parametro per contestare la legittimita' costituzionale dell'art. 20, l. n. 300 del 1970, nella parte in cui viene consentito alle sole rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell'art. 19, stessa legge, di indire riunioni dei lavoratori dipendenti nell'unita' produttiva ove essi prestano la loro opera, su temi di interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nel limite di dieci ore annue. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 41, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: A. M. Marini
LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTIVITA' SINDACALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSEMBLEA - INDIZIONE SU TEMI DI INTERESSE SINDACALE, PRESSO I LOCALI DELL'AZIENDA, IN ORARIO DI LAVORO, CON NORMALE RETRIBUZIONE E NEL LIMITE DI DIECI ORE ANNUE - DIRITTO RISERVATO ALLE SOLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 19, STATUTO LAVORATORI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le norme c.d. promozionali dello statuto dei lavoratori eccedono il contenuto della garanzia costituzionale della liberta' sindacale, per tradursi in un intervento giuridico-istituzionale qualificato da una funzione di sostegno dell'organizzazione sindacale dei lavoratori all'interno delle imprese, comportante obblighi positivi e oneri finanziari a carico dei datori di lavoro. Di conseguenza, trattandosi di una scelta di politica legislativa, il legislatore puo' discrezionalmente limitare la titolarita' dei diritti e dei poteri previsti nel titolo III dello statuto stesso o subordinarne l'esercizio a certe condizioni - come nel caso del diritto di assemblea - in guisa da assicurare che essi operino a sostegno dell'azione di organismi sindacali dotati di effettiva rappresentativita' dei dipendenti dell'azienda. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 20 dello statuto, che riserva il diritto di assemblea alle sole rappresentanze sindacali aziendali - aventi gli indici di rappresentativita' stabiliti dal precedente art. 19 - non puo' ritenersi lesivo del principio di razionalita' ne' del principio di eguaglianza, poiche', sotto tale profilo, e' da escludersi la comparabilita' di dette rappresentanze sia ai singoli lavoratori iscritti ai sindacati esterni sia alle rappresentanze aziendali costituite ex art. 14 statuto, ma prive dei requisiti del citato art. 19. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300). - V., per le ripetute dichiarazioni di non fondatezza concernenti l'art. 19, l. n. 300 del 1970, S. nn. 54/1974, 334/1988 e 30/1990. red.: A. M. Marini
LAVORO (RAPPORTO DI) - PERMESSI SINDACALI - PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - "MAGGIORAZIONI SPETTANTI A CHI LAVORA CONTINUATIVAMENTE SU TURNI" - INCLUSIONE - MANCATA PRECISAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 23, COMMA PRIMO, 20, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.
Le questioni di mera interpretazione spettano al giudice adito per la soluzione della controversia ed esulano, viceversa, dai compiti della Corte. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 20, comma primo e 23, comma primo, l. 20 maggio 1970, n. 300, denunziati - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto non precisano se nel concetto di retribuzione da essi menzionato debbano essere o meno ricomprese "anche le maggiorazioni spettanti a chi lavora continuativamente su turni").
Riguarda ancheart. 23 Statuto dei lavoratori
LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - ATTIVITA' SINDACALE AZIENDALE - SPECIALE TUTELA - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 14, 20, 27 E 28 - INAPPLICABILITA' NEI CASI DI LAVORO AUTONOMO PRESTATO IN FAVORE DI UN SOLO SOGGETTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.
Ai fini della speciale tutela dell'esercizio delle attivita' sindacali nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 14, 20, 27 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) cio' che rileva e' il vincolo di subordinazione, che si concreta con l'effettiva inserzione permanente dei lavoratori nella organizzazione aziendale. E' da escludere percio' che la mancata estensione di detta tutela ai lavoratori autonomi da parte delle indicate norme violi l'art. 3 della Costituzione, nei casi di attivita' lavorativa prestata in favore di un solo soggetto ma senza rapporto di dipendenza. (Come, nella specie, da "ausiliari" del Coni - Totocalcio, per lo scrutinio delle schedine).
Riguarda ancheart. 27 Statuto dei lavoratoriart. 14 Statuto dei lavoratoriart. 28 Statuto dei lavoratori