Art. 32 statuto dei lavoratori — Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
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I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
Testo vigente dal 27 maggio 1970 al 3 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva