Art. 14
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Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo nella Regione, non meno di trenta e non piu' di quaranta giorni prima della scadenza del quadriennio, e per un giorno anteriore al ventesimo successivo alla scadenza del quadriennio stesso. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 22 marzo 1972 · versione 0 su Normattiva