Art. 14
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((Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.)) La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.
Testo vigente dal 14 aprile 1989 al 16 febbraio 2001 · versione 3 su Normattiva