Art. 49

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1963 al 29 agosto 1984. Leggi il testo vigente →

Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:

  • 1)nove decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione;
  • 2)nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella Regione;
  • 3)nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche;
  • 4)quattro decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
  • 5)cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione;
  • 6)quattro decimi dell'imposta di ricchezza mobile e sulle societa' ed obbligazioni di competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo esercizio

Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 29 agosto 1984 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art49 · fonte su Normattiva