Art. 49
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Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:
- 1)nove decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione;
- 2)nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella Regione;
- 3)nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche;
- 4)quattro decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
- 5)cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione;
- 6)quattro decimi dell'imposta di ricchezza mobile e sulle societa' ed obbligazioni di competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo esercizio
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 29 agosto 1984 · versione 0 su Normattiva