Art. 49

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Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:

  • 1)sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
  • 4)9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  • 5)nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
  • 6)nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
  • 7)nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. ((7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;))3 La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti. 1a2a
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1984, n. 457

1a

La L. 6 agosto 1984, n. 457, ha disposto (con l'art.4) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.

L. 23 dicembre 1996, n. 662

2a

La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art.1, comma 145) che "Per le finalita' di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49."

L. 24 dicembre 2007, n. 244

3

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art.1, comma 188) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 2008.

Testo vigente dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2014 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art49 · fonte su Normattiva