Art. 54
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Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo' assegnare essi annualmente una quota delle entrate della Regione.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 23 agosto 2016 · versione 0 su Normattiva