Art. 54

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Allo scopo di adeguare le finanze ((dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,)) al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo' assegnare essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Testo vigente dal 23 agosto 2016 al 24 febbraio 2026 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art54 · fonte su Normattiva