Art. 12
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Le Province emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti indicati nell'art. 5:
- 1)polizia locale urbana e rurale;
- 2)scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
- 3)assistenza scolastica.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva