Art. 17
Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato ((ovvero della polizia locale, urbana e rurale)).
Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva