Art. 17

Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato ((ovvero della polizia locale, urbana e rurale)).

Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art17 · fonte su Normattiva