Art. 17
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Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva