Art. 3

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In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  • a)ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale; ((b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;))
  • c)polizia locale urbana e rurale;
  • d)agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
  • e)lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
  • f)edilizia ed urbanistica;
  • g)trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
  • h)acque minerali e termali;
  • i)caccia e pesca;
  • l)esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
  • m)esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
  • n)usi civici;
  • o)artigianato;
  • p)turismo, industria alberghiera;
  • q)biblioteche e musei di enti locali.

Testo vigente dal 10 ottobre 1993 al 16 febbraio 2001 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art3 · fonte su Normattiva