Art. 41

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L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valla d'Aosta e' disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione di questa. Il Presidente della Giunta, in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.

Testo vigente dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art41 · fonte su Normattiva