Art. 43

Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali e' esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia, coi principi delle leggi dello Stato. La facolta' di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali e' esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art43 · fonte su Normattiva