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La concessione di stoccaggio cessa:
- a)per scadenza del termine;
- b)per rinuncia;
- c)per decadenza. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza apporvi condizione alcuna. Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi puo' pronunciare la decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione. La decadenza dalla concessione di coltivazione pronunciata ai sensi degli articoli 40 della legge 29 luglio 1927, n. 1443, 39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613, comporta la decadenza dalla concessione di stoccaggio. Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo puo' estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il concessionario. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati, nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 3, di concerto con il Ministero della marina mercantile e con quello delle partecipazioni statali.
Testo in vigore dal 18 maggio 1974 al 21 giugno 2000
