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Qualora i proventi annui di un ufficiale giudiziario superino le lire quattromila, la maggior somma, prelevati due quinti a favore del medesimo, sara' versata nel modo stabilio dal Regolamento per i sussidi di cui all'art. 177 della tariffa penale approvata col R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 11 aprile 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-12-21;528~art15 · fonte del testo

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